Statuto

ASSOCIAZIONE DIPORTISTI NAUTICI

"MERIDIANA YACHT"

STATUTO

Art. 1

Costituzione – Denominazione e Sede

E’ costituita un'associazione avente la denominazione di "MERIDIANA YACHT”.

Ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro. L’Associazione ha sede legale ed operativa in Salerno alla via Diaz n. 10.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e di rappresentanza, sezioni staccate e può istituire delegazioni ed uffici staccati sia in Italia sia all’estero secondo le modalità stabilite dalle norme statutarie.

Art. 2

Durata associazione

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art.3

Scopi e compiti dell’Associazione

Scopo dell'associazione a titolo esplicativo, ma non esaustivo l'Associazione perseguirà i seguenti obiettivi generali:

- diffusione e la pratica di ogni attività sportiva nel campo della nautica; dell’attività di volontariato nell’assistenza e nel soccorso in mare; la salvaguardia e l'accrescimento delle occasioni di lavoro per gli associati; la 2 costituzione di un punto di riferimento e di aggregazione per gli associati e l'aggiornamento professionale degli stessi.

- la possibilità da parte di armatori, agenzie marittime, società, cantieri navali, porti di poter accedere ad una banca dati e conseguentemente di usufruire di personale specializzato.

- l'instaurazione di un rapporto costante con l'autorità marittima inteso all'acquisizione di informazioni circa nuovi regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di collaborazione con la stessa.

- l'impegno nella sorveglianza delle coste e dei mari, delle strutture portuali, delle fonti di inquinamento e di quant'altro deteriori l'ambiente.

- promozione di studi e ricerche nel campo del turismo nautico, della nautica da diporto e nei settori di attività ad essi collegati, nonché nel settore della navigazione in genere;

- promuove la formazione tecnica e professionale nel settore nautico ai propri associati; elaborazione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento con affidamento a professionisti esterni regolarmente abilitati per le attività ad essi riservate relativamente a quanto innanzi indicato compreso lo svolgimento di corsi teorici e pratici per l'addestramento a qualsiasi tipo di navigazione;

- esercita ogni attività per lo sviluppo a livello locale dell'associazionismo nel diportismo nautico: super yacht, armatori e comandanti del diporto;

- fornisce servizi nautici ai diportisti associati quali: assistenza tecnica a natanti, imbarcazioni e navi di natura ordinaria e straordinaria; manutenzioni e riparazioni di ogni genere su ogni tipo di natante, imbarcazione e nave anche estesi a rimessaggio e custodia; intermediazione gratuita tra gli associati nella 3 compravendita di unità da diporto, nuove o usate;

- alla promozione e alla formazione di elenchi volontari degli operatori dei settori di rilevanza statutaria, ivi compresi gli skippers e i direttori di porto turistico;

- alla prestazione a livello locale di assistenza legale, amministrativa, tecnica, assicurativa, ai propri associati presso tutti gli enti ed uffici;

- sviluppare e realizzare progetti culturali, di azione e di ricerca in campo nautico e marittimo; A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione per conseguire le proprie finalità può:

- svolgere attività sociali, culturali, educative e ricreative per l’affermazione ed il consolidamento della crescita sociale degli associati diportisti appassionati della nautica;

- potrà realizzare e/o gestire impianti sportivi, corsie e scivoli a mare, porticcioli turistici, moli e pontili anche galleggianti, postazioni d’ormeggio e di approdo, aree ed edifici per la sosta e/o ricovero, con o senza custodia, di barche, di carrelli e di autoveicoli con o senza carrelli; organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, raduni e servizi connessi; promuovere, organizzare e realizzare manifestazioni e iniziative finalizzati alla tutela della natura nell’ambiente costiero; istituire e gestire punti di accoglienza e di ristoro e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la promozione degli sport e di tutte le attività nautiche e di tutela della natura in genere.

- sottoscrivere con la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura apposita convenzione per lo sviluppo delle attività camerali nel settore del turismo nautico e della nautica da diporto sia dal punto di vista 4 promozionale che culturale, sportivo, fieristico.

- collaborare con gli Enti e le Organizzazioni civili locali, nazionali ed estere che si propongono finalità similari;

- può proporre la realizzazione di iniziative anche a livello internazionale, attraverso accordi e convenzioni con organismi ed associazioni sovranazionali o di altri paesi;

- può aderire ad altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni aventi finalità similari;

- può organizzare eventi, manifestazioni e iniziative in cui, attraverso diverse forme di comunicazione ed espressione, promuove le proprie finalità e ne dà applicazione pratica;

- curare la pubblicazione di un proprio periodico, di atti di convegni, seminari, nonché delle ricerche e degli studi compiuti per la propria attività. La comunicazione è oggetto integrante della propria azione;

- partecipare a gare e bandi internazionali, nazionali, regionali e locali;

- istituire e gestire borse di studio e ricerca;

- stipulare convenzioni con Università ed altri enti di formazione e di ricerca pubblici e privati;

- stipulare convenzioni con soggetti che abbiano interesse alle attività esercitate da codesta Associazione;

- promuovere il territorio attraverso attività di marketing che hanno quale specifica finalità la definizione di progetti, programmi e strategie volte a garantire lo sviluppo di un comprensorio territoriale nel lungo periodo;

- organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazioni con associazioni di categoria e/o enti pubblici/privati e/o società, sia nazionali che 5 internazionali, per la crescita culturale e professionale degli associati;

- provvedere alla stipulazione con Enti, Istituzioni ed altri organismi pubblici e/o privati, di specifiche convenzioni e/o protocolli d'intesa;

- promuovere e svolgere ogni altra iniziativa ad essa direttamente affidata dalla legge o deliberata dagli Organi sociali, o che comunque faciliti il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto;

- l'Associazione può inoltre compiere ogni altra attività comunque connessa con i suoi scopi fondamentali, nell'ambito delle leggi vigenti. In relazione alle finalità predette, l'Associazione può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare (acquisti, vendite permute, locazioni); accedere a finanziamenti nazionali e comunitari, assumere il personale necessario per l'attuazione delle finalità associative e per l'autonoma gestione tecnica e amministrativa”.

Titolo II - la forma associativa

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone o enti pubblici/privati (purché quest’ultimi non abbiamo finalità e scopi sociali in contrasto con quelli dell’Associazione) ovunque residenti, che ne faranno richiesta scritta, dichiarando nella domanda di ammissione di condividere lo Statuto con gli scopi e le finalità dell'associazione, che verranno ammessi con delibera dal Consiglio Direttivo e che verseranno la quota annuale di iscrizione. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinate dal presente statuto in maniera uniforme per tutti i soci, affinché sia garantita l'effettività del rapporto associativo. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione 6 alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, mentre gli associati minorenni hanno diritto di voto congiuntamente a coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Tutti i soci hanno diritto:

• a partecipare concretamente alla vita dell'Associazione;

• a partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto;

• ad accedere alle cariche associative;

• a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia. L’appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché di regolamenti attuativi emanati dal consiglio direttivo. I Soci hanno l'obbligo di versare il "Contributo Associativo d'ingresso" ed una "Quota Associativa annuale", che verrà determinata nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il "Contributo Associativo d’ingresso" e la "Quota associativa annuale" sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa", non rivalutabili nè rimborsabili. Gli associati accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte 7 del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

• per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto prima dello scadere dell’anno;

• per scadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

• per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati gravi motivi come ad esempio, l’aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio e per ogni altro motivo che comporti indegnità;

• per ritardato pagamento dei contributi associativi per oltre un anno. Avverso la decisione di esclusione, l'associato, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica di esclusione, può presentare motivato ricorso all'Assemblea dei soci la quale si esprimerà a titolo definitivo. La persona che per uno dei sopra indicati motivi, cessa di essere socio dell'associazione, non avrà nulla a pretendere, circa la restituzione della quota d’iscrizione, delle quote associative annuali, delle prestazioni personali prestate e di eventuali contributi straordinari o volontari versati all'associazione fino a quel momento. All’ex socio, qualora lo domandi, saranno restituiti, eventuali beni mobili di sua proprietà, precedentemente dati in comodato d’uso all'associazione.

Art. 5

Patrimonio dell'Associazione

Le entrate che compongono il Patrimonio dell’associazione, sono costituite:

• dai "Contributi Associativi d'Ingresso", che devono essere versati da ogni socio all’atto dell’ammissione all’Associazione;

• dalle “Quote Associative annuali”, che devono essere versati in unica soluzione entro il termine di ogni anno fissato dal Consiglio Direttivo;

• da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea dei Soci in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

• da versamenti volontari degli associati;

• da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da enti in genere;

• da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

• da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale. I fondi saranno erogati per sopperire alle spese necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi secondo le deliberazioni vincolanti dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Della gestione di tali fondi il Consiglio Direttivo darà conto alla assemblea dei soci in occasione di riunioni annuali. Eventuali avanzi di bilancio verranno riportati all’esercizio successivo. Il patrimonio associativo non è divisibile, nè distribuibile tra gli associati sia durante la vita dell'associazione che in caso di scioglimento anticipato del rapporto associativo. E’ previsto l’assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

Art. 6

Quota Sociale

La quota sociale è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun esercizio. E’ facoltà dei soci di versare ulteriori contributi destinati ai fini sociali. In particolari occasioni, il Consiglio Direttivo potrà proporre all’Assemblea dei Soci, di stabilire dei contributi straordinari. I contributi ordinari (quota sociale) sono dovuti, a partire dall’anno seguente a quello dell’avvenuta iscrizione. L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’ associazione è tenuto al pagamento del contributo associativo per tutto l’anno solare in corso. E’ prevista l’intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

TITOLO III - il sistema istituzionale

Art. 7

Organi dell'Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

1. Amministrazione interna:

• l'Assemblea dei Soci;

• il Consiglio Direttivo;

2. Consultivo esterno:

• il Comitato Tecnico-Scientifico;

Le cariche sociali sono elettive.

Art. 8

Assemblea dei Soci  

L'Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati, iscritti al Libro dei Soci tenuto dal Consiglio Direttivo, di cui all’art. 11.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per:

• discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

• eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;

• fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;

• deliberare sulle direttive d’ordine generale dell'Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata per:

• deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

• deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;

• deliberare sulle proposte di esclusione di soci sottoposte dal Consiglio Direttivo;

• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:  

• per decisione del Consiglio Direttivo;

• su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati.

L’Assemblea dei Soci (sia Ordinaria che Straordinaria) è formata da tutti i soci ed è legalmente costituita quando sia presente di persona o per delega, sia in prima che in seconda convocazione, la metà più uno dei soci. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall’Assemblea. I verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, e per quella sola riunione, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti e saranno sottoscritti dai membri del Consiglio Direttivo presenti. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio (le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti). L’Assemblea dei Soci vota normalmente per alzata di mano, su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto quando ne fanno richiesta un terzo dei soci presenti. Il Presidente dell'associazione sceglierà, in questo caso, due scrutatori fra i presenti. In caso di parità di voto l’Assemblea dei Soci deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Le Assemblee dei Soci Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, mediante invito per lettera, o tramite mezzi telematici, o con altro mezzo adeguato, indirizzato ai soci a cura della Presidenza o a mezzo affissione della convocazione presso la sede legale. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.  Le Assemblee dei soci possono essere tenute in forma telematica sui mezzi informatici dell'Associazione, dei quali il Presidente assume la direzione e il controllo per tutta la durata della riunione. Possono votare i soci che siano in regola con la quota sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci. E' consentito inoltre l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta ad altro socio. Per deliberazioni relative all'eventuale scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti all'Assemblea di scioglimento in prima convocazione ed in seconda convocazione con la maggioranza più uno dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre consiglieri, che sono eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, nomina le figure di: Vice- Presidente, Segretario e Tesoriere. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno più dei suoi membri, purché meno della metà, o per motivi particolarmente importanti per l'Associazione, ritenuti tali dal Consiglio stesso, il Consiglio Direttivo ha il dovere di procedere, in via provvisoria, all’integrazione dei membri del Consiglio fino al limite statutario, ed il consigliere eletto resta in carica e decade con la scadenza dell'intero Consiglio. La carica di questi ultimi dura fino alla prossima assemblea dei soci che ne ratifica la nomina. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere opportunamente convocate almeno tre giorni prima anche tramite mezzi telematici. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con mezzi idonei, nell’arco di 24 (ventiquattro) ore anche telefonicamente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute in forma telematica sui mezzi informatici dell'Associazione, dei quali il Presidente assume la direzione e il controllo per tutta la durata della riunione.  Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. E' consentito inoltre l'intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto alla riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, o in loro assenza da un Consigliere designato dai presenti. Delle sedute e deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale redige processo verbale sottoscritto da tutti i suoi componenti. Il Consigliere che per due riunioni consecutive sia assente ingiustificato decade automaticamente dal mandato e sarà sostituito dal primo che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Art. 10

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

• deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell'Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci assumendo tutte le iniziative del caso;

• predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei Soci secondo le proposte di Presidenza;

• deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

• dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

• procedere all’inizio di ogni anno sociale e comunque in ogni momento in cui si renda necessario, alla revisione della lista degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, sottoponendo all’Assemblea dei Soci, se necessario, proposte di esclusione;

• deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione e l'esclusione di nuovi soci;

• deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad istituzioni ed enti pubblici e privati che possano favorire l’attività dell’Associazione stessa;

• nominare il Segretario Generale;

• nominare un Vicepresidente attribuendogli i relativi poteri;

• di conservare ed aggiornare il Libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all’art. 38 del C.C.

Art. 11

Compiti del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può attivarsi per il riconoscimento della personalità giuridica presso gli Enti competenti. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, o nominare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, dei Procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 12

Nomina del Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci tra gli Associati e dura in carica anni tre e comunque fino all’Assemblea Ordinaria dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente al termine del suo mandato è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 13

Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti e collabora con il Presidente. Ad esso può essere delegato lo svolgimento di specifici incarichi. Dura in carica un triennio. In caso di sostituzione il subentrante dura in carica fino alla prevista scadenza del triennio.

Art. 14

Segretario Generale

Il Segretario Generale dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti e al termine del suo mandato è rieleggibile.  Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, coordinando la collaborazione degli associati e cura l’ordinaria amministrazione dell'Associazione, per il regolare disbrigo della quale detiene il potere di firma, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il Segretario svolge inoltre ogni altro compito eventualmente a lui demandato dall’assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Presidente dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 15

Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo scelto tra i suoi componenti, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione dello stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

Art. 16

Uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario generale, sono a disposizione degli associati per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

Art. 17

Esercizio e bilancio

L’esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione all’Assemblea dei Soci. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i giorni che precedono l’Assemblea dei Soci, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. All'Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Eventuali avanzi di bilancio verranno riportati all’esercizio successivo.

Art.18

Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da almeno cinque membri scelti fra professionisti e docenti con compiti di natura consultiva, designati e nominati con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti. La durata del Comitato Tecnico Scientifico sarà determinata dal Consiglio Direttivo in relazione alle attività da svolgere ed i componenti dello stesso possono essere riconfermati. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge tra i suoi componenti un Direttore. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno e, comunque, ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione deve essere inviata dal Direttore agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data fissata a mezzo e-mail. Il Comitato tecnico scientifico propone:

- al Consiglio Direttivo, per l’approvazione, la relazione annuale del Direttore sulle attività dell'Associazione;

- le richieste di finanziamento ad Enti pubblici e soggetti privati;

- il Piano annuale delle ricerche dell'Associazione ed eventuali programmi in convenzione con Dipartimenti, Facoltà, Enti pubblici e privati;

- il piano annuale per l’utilizzo dei fondi a vario titolo assegnati all'Associazione;

- tutti quei provvedimenti necessari al migliore svolgimento dell’attività ordinaria dell'Associazione.

Infine, il Comitato Tecnico Scientifico, esprime pareri su problematiche a loro sottoposte da parte del Consiglio Direttivo ed i membri di quest'ultimo possono essere invitati alle riunioni di consiglio relative ad argomenti sui quali il loro parere è ritenuto di particolare interesse. Il Comitato tecnico scientifico, inoltre, propone ed indica le unità lavorative necessarie al suo funzionamento.

Art. 19

Il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico

Il Direttore è eletto, a maggioranza, dal Comitato Tecnico Scientifico, scegliendolo tra i componenti del Comitato stesso. La votazione è valida quando vi abbia preso parte almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Direttore del Comitato tecnico scientifico resta in carica per tre anni ed è rieleggibile, in caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, perdita dei requisiti soggettivi o altro; si provvede al rinnovo entro 90 giorni.

Il Direttore:

- convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico scientifico, controlla l’esecuzione dei suoi deliberati e la conservazione dei verbali delle sedute;

- presenta annualmente al Comitato Tecnico Scientifico e all’Assemblea dei soci ordinari la relazione sull’attività svolta dall'associazione; - redige il piano annuale di utilizzo dei fondi e lo sottopone al Comitato tecnico scientifico;

- predispone il Piano annuale delle ricerche.

Art. 20

Norme di funzionamento e di esecuzione

Per altre regolamentazioni tra i soci e l'Associazione, e per particolari norme di funzionamento e di esecuzione non previste nel presente Statuto, potranno eventualmente essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo che lo approverà dopo aver sentito l’Assemblea dei Soci.

TITOLO VI - norme finali e transitorie

Art. 21

Scioglimento dell’Associazione

L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile;

c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo n. 9.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio 21 sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 22

Rinvio normativo

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge del Codice Civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro, nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Letto, approvato e sottoscritto.